Cosa fare l'anno stesso in cui si cambia datore di lavoro?
Quando si cambia datore di lavoro l'anno stesso della variazione, se avviene entro settembre/ottobre, si può chiedere, al “vecchio” datore di lavoro, la stampa di una CU (ex cud) del periodo lavorato fino a quel momento, da consegnare al “nuovo” datore di lavoro, che provvederà alla ricongiunzione e conguaglio delle imposte già versate e da versare, entro la fine dell'anno stesso.
Così facendo l'anno successivo non si avrà l'obbligo, se non per altre cause, di compilare il 730 o modello dei redditi. Infatti i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e che sono in possesso di più certificazioni (CU ex CUD) sono obbligati a compilare la dichiarazione dei redditi per verificare il risultato delle imposte versate l'anno precedente.
Se non si riesce ad ottenere la copia CU dal vecchio datore di lavoro e quindi si è in possesso di più CU, è sempre possibile ricongiungere i due periodi lavorativi, compilando il modello dei redditi o 730 l'anno dopo la variazione, regolarizzando così la propria situazione reddituale dell'anno in cui è avvenuto il cambio.
Si ricorda che il sostituto d'imposta (datore di lavoro) è il soggetto ( impresa, professionista o ente ) che provvede a versare le imposte e i contributi per conto del dipendente, collaboratore o pensionato.