Casi con obbligo presentazione quadro RW

In quali casi esiste l' obbligo alla presentazione del quadro RW?

I casi in cui esiste l' obbligo alla presentazione del quadro RW sono quelli in cui i contribuenti risultano in possesso di attività finanziarie e/o patrimoniali in uno Stato estero. In questa condizione di monitoraggio fiscale sono sia le persone fisiche che le società semplici, associazioni ed enti non commerciali. E' previsto anche l' obbligo anche per i soggetti che hanno la qualifica di titolari effettivi nella disciplina dell' antiriciclaggio.

La compilazione del quadro RW può generare il pagamento delle imposte patrimoniali IVAFE e IVIE:

  • IVAFE è l’Imposta sul Valore delle Attività all’Estero e grava sulle persone fisiche residenti in Italia che detengono prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, presso intermediari esteri;
  • IVIE è l' Imposta sugli investimenti immobiliari all’ estero e solitamente segue la normativa IMU.

Il versamento di queste imposte viene effettuato con il modello F24 seguento le istruzioni per il calcolo indicate dall' Agenzia delle Entrate.


L’obbligo di versamento IVIE a saldo dell’importo dovuto riguarda i soggetti che all' estero:

  • proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
  • titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Il versamento IVIE non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro.

In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’ immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2.


L’ obbligo di versamento dell’ IVAFE riguarda i soggetti che detengono all’ estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio tenuti, in tal caso, al versamento dell’imposta sul loro valore.

Il calcolo IVAFE dovrà essere effettuato in base al valore dei prodotti finanziari e l’imposta dovuta è pari al 2 per mille.

L’importo da versare per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’ estero è pari alla misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio. L’ IVAFE non è dovuta quanto il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro.

A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’ estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno. Se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di 5.000 euro si tiene conto degli importi a lui riferibili pro quota.


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