Per gli impatriati a partire dal 30 aprile 2019 è possibile qualche agevolazione fiscale?
Per gli impatriati a partire dal 30 aprile 2019 è possibile l'agevolazione fiscale di far concorrere a tassazione il reddito di lavoro dipendente percepito in Italia in misura del 30% inoltre tale misura è ridotta al 10% se la residenza è stata trasferita nelle regioni dell' Abruzzo, Molise Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.
I redditi degli sportivi impatriati concorrono nella misura dal 50% purché si è provveduto al versamento di un contributo dello 0,5% come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Questa tipologia di redditi si colloca nella sezione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati alla casella "casi particolari":
- codice 4 se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione per i lavoratori rientrati in Italia fino al 29/4/2019, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%;
- codice 6 se si è trasferita la residenza in Italia a partire dal 30/4/2019 e si fruisce dell'agevolazione concorrendo al reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare;
- codice 8 se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 30/4/2019 nei comuni di una delle regioni tra Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, concorrendo al reddito complessivo nella misura del 10%;
- codice 9 se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 30/4/2019 e si possiede la qualifica di sportivo professionista, in questo caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.
VICEVERSA un'italiano residente e/o che lavora all' estero per un periodo superiore a dodici mesi, deve iscriversi all'Anagrafe degli Italiani Residenti all’ Estero (A.I.R.E.) che è stata istituita nel 1988 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’ estero.
Devono iscriversi all’ A.I.R.E.:
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’ estero per periodi superiori a 12 mesi;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’ estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’ A.I.R.E.:
- le persone che si recano all’ estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’ estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’ estero.
L’iscrizione all’ A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’ interessato all’ Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’ Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di provenienza.