Il ravvedimento operoso cosa permette di regolarizzare in caso di errori nella dichiarazione?
Il ravvedimento operoso è quell'istituto che permette di regolarizzare molte tipologie di errori fiscali.
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
- dell’imposta dovuta
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
- della sanzione in misura ridotta.
Per esempio se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare con il ravvedimento sarà pari all’ 1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).
Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In questo caso la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).
Pertanto la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).
Il modello F24 viene utilizzato da tutti i contribuenti per il ravvedimento e si divide in sezioni quella in alto contiene le informazioni anagrafiche relative al contribuente che sono:
- il codice fiscale,
- i dati anagrafici,
- il domicilio fiscale.
Seguono le sezioni, dove occorre indicare tipo di tributo e importo da pagare o da compensare. Per ogni tipo di imposta, di tassa o di contributo deve essere utilizzata una riga. A sinistra devono essere riportati i dati identificativi del tributo, a destra sono presenti due colonne, una per il debito e una per il credito.
Il modello è diviso in sezioni, ognuna per un diverso percettore. Le sezioni sono le seguenti:
- erario: per lo Stato e i codici delle imposte sono di quattro cifre;
- INPS: per l'INPS. Sono i contributi dovuti all'istituto per lavoratori dipendenti, lavoratori a progetto, associati in partecipazione e altre categorie;
- regioni: per i tributi di competenza regionale come l' Irap e per l'addizionale regionale all' Irpef;
- IMU e altri tributi locali: per i tributi di competenza comunale, come l'addizionale comunale all' Irpef
- altri enti previdenziali ed assicurativi: riservata ai pagamenti all'Inail e altri enti.
Esiste un formato alternativo del modello, quello semplificato, che contiene meno campi da compilare.
I contribuenti non titolari di partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica, ferma restando la possibilità di avvalersi di questa modalità, possono presentare il modello F24 in forma cartacea presso:
- qualsiasi sportello degli agenti della riscossione (Agenzia delle Entrate - Riscossione)
- una banca
- un ufficio postale.
Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:
- presso le banche con assegni bancari e circolari
- presso gli agenti della riscossione con assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari
- presso gli sportelli bancari e degli agenti della riscossione dotati di terminali elettronici idonei tramite carta Pagobancomat
- presso gli uffici postali con assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, o carta Postamat.